Art. 3.
(Comitato scientifico per la «Via Francigena»).

      1. Allo scopo di assicurare le finalità della presente legge, di monitorare il rispetto dei termini di realizzazione dei progetti e di amministrare il Fondo di cui all'articolo 2, è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

 

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presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato scientifico per la «Via Francigena», composto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante per ciascuna delle regioni di cui al citato articolo 2, comma 2, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dei trasporti e un rappresentante scelto tra esperti delle università o degli istituti di ricerca.
      2. I progetti presentati ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, sono esaminati dal Comitato scientifico, che formula un parere vincolante in ordini all'ammissibilità del finanziamento dei medesimi progetti.